Agosto 18, 2008
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… ancora lei, la legge a governo dei rapporti di lavoro all’interno delle organizzazioni!
Nulla a pretendere la consapevolezza in merito alla viva centralità dell’uomo o come meglio scrivono gli illustri Passerini e Dell’Orto (Neo-management, L’Aziende e l’Anima, 2004) che “insomma, è essenzialmente l’attività umana che dà realmente vita all’impresa, come struttura operativa interagente (attivamente) con l’ambiente che la circonda per realizzare i propri fini. L’impresa, come entità pulsante nella realtà in cui opera, è quindi sostanzialmente l’insieme degli uomini e delle donne che la compongono. In definitiva l’uomo è l’elemento centrale della sua esistenza.”
Illusione o ipotesi di realtà, allora?
Chimera o verità obnubilata?
Sorge il dubbio sovrano…
Chi sono i leader o responsabili di quelle stesse aziende e imprese che assistono in sordina ad ogni “forma di terrore psicologico esercitato sul posto di lavoro”?
Chi sono i leader o responsabili di quelle stesse aziende e imprese che permettono le buone prassi e la diffusione di “atti consapevoli di violenza nel mondo del lavoro che spingono taluni soggetti alla disperazione e talvolta al suicidio”?
Chi sono, sempre coloro, i leader o responsabili di quelle stesse aziende e imprese che ammettono ogni “calo significativo di produttività nei reparti con il conseguente aumento dei costi di produzione” in onore degli dei Terrore e Sopprusi?
A leggere la realtà non sono certo quegli stessi leader e responsabili auspicati dai soliti illustri Passerini e Dell’Orto (Neo-management, L’Aziende e l’Anima, 2004) che operino con “l’obiettivo di far crescere le abilità e le capacità professionali di ogni team e di ogni individuo”.
Ad ogni imperfetto il suo vizio.
Ad ogni luogo il suo strazio.
Ad ogni parassita il suo clamore.
Ad ogni secolo il suo orrore.
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Forte con i deboli e debole con i forti | Messo il tag: centralità dell'uomo, Gianni Dell'Orto, Management, Manager, responsabilità, responsabilità del datore di lavoro, vittima, Walter Passerini |
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Pubblicato da Sabina
Giugno 5, 2008
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L’art. 2087cc recita come segue:
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Hanno fatto applicazione di tale dispositivo le sentenze che hanno trattato il mobbing, perchè questo articolo si presta particolarmente a tutelare il soggetto mobbizzato dinnanzi ad una serie di condotte che risultanto essere variegate.
L’applicazione dell’art. 2087cc può quindi ben reggersi anche sulla violazione delle clausole generali di buona fede e correttezza di cui art 1175 e 1375 c.c..
La Cass. Civ., sez. lavoro del 23 marzo 2005 n. 6326 afferma:
il datore di lavoro risponde del danno da mobbing (vale a dire l’aggressione alla sfera psichica del lavoratore) ex art. 2087 c.c., a nulla rilevando che le condotte materiali siano state poste in essere da colleghi pari grado della vittima, in quanto quel che rileva unicamente è che il datore sapesse – ovvero potesse sapere – di quanto stava accadendo.
Con la sentenza Cass. 19 gennaio 1999, n. 475 tramite il concetto dell’abuso del diritto, la responsabilità del datore di lavoro viene estesa alle condotte di per sè lecite (visite mediche di controllo che erano divenute persecutorie).
In sostanza il datore di lavoro deve impedire e scoraggiare con efficacia contegni aggressivi e vessatori da parte dei preposti responsabili nei confronti dei rispettivi sottoposti.
Gli obblighi dell’imprenditore si riferiscono sia alle attrezzature, sia ai macchinari e ai servizi che il datore di lavoro fornisce o deve fornire, sia all’ambiente di lavoro (Cass. 29 maggio 1990 n. 5002).
L’idea che il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità dei dipendenti ha ottenuto esplicito riconoscimento legislativo nell’art. 9 dello Statuto dei lavoratori che attribuisce alle rappresentanze sindacali aziendali il diritto di controllare, nell’interesse dei lavoratori, l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonchè di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e integrità fisica.
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Pubblicato da Meinrad